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Formazione obbligatoria all'uso sicuro dei Diisocianati come previsto dal Regolamento UE 1149 del 2020
Grazie a O.P.N. ITALFORM e alla Piattaforma EDOCERT siamo in grado di erogare corsi in AULA - FAD - MISTA - WEBINAR.
L'Attestato che verrà rilasciato dall'Organismo Paritetico Nazionale ITALFORM avrà validità per 5 ANNI
Corso di Formazione obbligatoria uso sicuro dei Diisocianati - Rischio Chimico
Formazione obbligatoria all'uso sicuro dei Diisocianati come previsto dal Regolamento 1149 UE del 2020
SOGGETTO ATTUATORE TERRITORIALE di :
I Diisocianati sono composti chimici presenti in molti prodotti: nel settore serramentistico sono presenti nelle schiume poliuretaniche di sigillatura utilizzate dai posatori di serramenti.
La Comunità Europea ha stabilito che si tratta di sostanze pericolose considerate cancerogene, in grado di provocare malattie professionali e gravi patologie; pertanto, se obbligati ad utilizzare prodotti che le contengono gli operatori dovranno risultare formati in merito, cioè dovranno aver ottenuto un “Attestato” che garantisca la loro competenza ad utilizzare i prodotti contenenti i Diisocianati in totale sicurezza.
E’, pertanto obbligatoria la frequenza ad un corso specifico al termine del quale il candidato verrà sottoposto a test di verifica.
ATTENZIONE!!! Non tutti i corsi sul “rischio chimico dei Diisocianati” sono tenuti da formatori accreditati come previsto dal D.Lgs. 81/08 e coordinato dal D.Lgs 106/09: in questo caso l’attestato potrebbe risultare NON VALIDO.
Mariotto Consulting sas in Qualità di “Soggetto Attuatore Territoriale” dell’Ente Paritetico O.P.N. ITALFORM ha i requisiti necessari per formare i posatori di serramenti che utilizzano prodotti contenenti Diisocianati; pertanto, il corso da noi proposto risulta valido e riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e coordinato dal D.lgs. 106/09.
Grazie al Video Corso REGISTRATO potrai ottenere:
Se il candidato vorrà approfondire l’argomento, di seguito troverà tutti i riferimenti legislativi.
DIISOCIANATI: L’ITER LEGISLATIVO CHE HA PORTATO ALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE
In seguito ai pareri congiunti di RAC e SEAC, la Commissione Europea ha ritenuto inaccettabile per la salute umana il rischio derivante dall’uso e dall’immissione sul mercato dei diisocianati. Si è dunque resa necessaria la modifica all’allegato XVII del Regolamento REACH, cui si è giunti con la pubblicazione del Regolamento 1149/2020, stabilendo che, a partire dal 24 agosto 2023 i “Diisocianati, O=C=N-R-N=C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata” non devono essere usati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
Dal 24 febbraio 2022 scatta, invece, il divieto di immissione sul mercato europeo dei diisocianati in quanto tali o come costituenti di sostanze o miscele se non sono rispettate le seguenti condizioni:
Le caratteristiche e i contenuti che la “formazione adeguata” dovrà garantire sono elencati ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 della nuova voce aggiunta all’allegato XVII del Regolamento REACH 2006/1907/CE
Mai più senza i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Di seguito riportiamo quanto prescritto nella modifica all’allegato XVII del Regolamento REACH, cui si è giunti con la pubblicazione del Regolamento 1149/2020 nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale…
(Il testo completo dei punti 4 e 5 sono contenuti nella parte finale di questo documento)
6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
9. Nelle relazioni di cui all’articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
a) i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all’uso industriale e professionale dei diisocianati;
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/28 4.8.2020
b) il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti in relazione ai diisocianati;
c) i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono;
d) le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione.
COSA PREVEDE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Decreto Legislativo 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza
La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo.
La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.
Quindi per riassumere “la sicurezza sul lavoro è la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”. Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08).
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l’INAIL; ecc…..(il testo completo di questo articolo lo troverete in calce al documento)
3. REQUISITI DEI DOCENTI
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.
4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 221 di 673
a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
IL NOSTRO PROGETTO FORMATIVO GRAZIE ALL’ORGANISMO PARITETICO O.P.N. ITALFORM
La Mariotto Consulting Sas è diventata un “SOGGETTO ATTUATORE TERRITORIALE” e può operare su tutto il territorio nazionale per le attività formative e dei relativi aggiornamenti previsti dall’art.37 comma 12 del D.Lgs.106/09 e nello specifico per:
- Lavoratori (anche stranieri) formazione generale e specifica;
− Primo Soccorso (D.lgs. 388/2003) e Addetti alla gestione delle Emergenze Antincendio (D.M.10/03/1998) basso, medio e alto rischio con assistenza per l’esame abilitativo presso i Vigili del Fuoco
− Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
− Dirigenti
− Preposti
Inoltre Mariotto Consulting sas essendo “Soggetto Attuatore Territoriale riconosciuto” da O.P.N. ITALFORM, soggetto formatore operante “ope legis” su tutto il territorio nazionale per l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, e riconosciuto presso quelle Regioni che adottano un sistema di riconoscimento specifico nei confronti degli Organismi Paritetici, ha ottenuto da O.P.N. ITALFORM la possibilità di erogare per conto dell’Organismo, in conformità da quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni in vigore, i seguenti corsi:
− Datori di lavoro che assurgono al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 34 D.Lgs. 81/08 coordinato dal D.Lgs. 106/09);
− Attrezzature di lavoro (per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori);
− RSPP/ASPP/ Coordinatore per la Sicurezza;
− Tutti gli altri tipi di corsi in materia di igiene, sicurezza e prevenzione, regolamentati anche da altri decreti.
Di seguito gli articoli integrali 2, 4 e 5 riportati precedentemente in maniera parziale per non appesantire ulteriormente il testo del documento.
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l’INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica
sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Nota al Punto 2, lettera l)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
[...]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Tale formazione riguarda almeno:
a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
— manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
— applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
— applicazione con rullo;
— applicazione con pennello;
— applicazione per immersione o colata;
— trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
— pulitura e rifiuti;
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
— manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
— applicazioni per fonderie;
— manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.8.2020 L 252/27
5. Elementi di formazione:
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
— manutenzione;
— gestione dei cambiamenti;
— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
— applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
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